Caratteristiche del contratto
a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La società si obbliga a tenere indenne l’Assicuratore di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;
In conseguenza di un fatto accidentale dell’attività professionale descritta in polizza.
b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, perché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientrati nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%.
Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.
L’assicurazione R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
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